Questo può servirti: puoi fatturare per prestazioni all’estero — senza IVA, ma con obbligo di comunicazione estera.

Quando si parla di fatturazione per prestazioni all’estero, ci sono alcune regole specifiche che devono essere seguite, soprattutto quando si tratta di IVA (Imposta sul Valore Aggiunto). In Italia, le imprese che eseguono prestazioni di servizi all’estero possono essere esenti dall’applicazione dell’IVA, ma questo non significa che siano esenti da tutti gli obblighi fiscali. In questo articolo, esploreremo come funziona la fatturazione per prestazioni all’estero senza IVA e quali sono gli obblighi di comunicazione estera.

Cos’è l’IVA e come funziona

L’IVA è un’imposta indiretta che grava sul valore aggiunto dei beni e servizi scambiati all’interno dell’Unione Europea. In Italia, l’IVA è regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni. L’aliquota ordinaria dell’IVA in Italia è del 22%, ma esistono anche aliquote ridotte per alcuni beni e servizi.

Quando un’impresa italiana esegue una prestazione di servizi all’estero, può essere esente dall’applicazione dell’IVA se la prestazione è eseguita nei confronti di un soggetto estero che non è stabilito in Italia. Tuttavia, questo non significa che l’impresa italiana sia esente da tutti gli obblighi fiscali.

Prestazioni all’estero senza IVA

Le prestazioni di servizi all’estero senza IVA sono regolate dall’articolo 7-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Secondo questo articolo, le prestazioni di servizi eseguite all’estero non sono soggette all’IVA se:

  • la prestazione è eseguita nei confronti di un soggetto estero che non è stabilito in Italia;
  • la prestazione è eseguita all’estero e non ha effetti sul territorio italiano;
  • la prestazione è eseguita per un soggetto estero che è stabilito in un altro paese dell’Unione Europea e la prestazione è soggetta a IVA nel paese estero.

In questi casi, l’impresa italiana non deve applicare l’IVA sulla fattura, ma deve comunque rispettare gli obblighi di comunicazione estera.

Obblighi di comunicazione estera

Quando un’impresa italiana esegue una prestazione di servizi all’estero senza IVA, deve rispettare gli obblighi di comunicazione estera. Questi obblighi includono:

  • la registrazione della fattura nel registro delle fatture emesse;
  • l’invio della fattura al Sistema di Interscambio (SdI) se il cliente è un soggetto estero che non è stabilito in Italia;
  • la comunicazione delle informazioni alla Agenzia delle Entrate attraverso il modello di dichiarazione dei redditi.

Esempio di fatturazione per prestazioni all’estero senza IVA

Campo Descrizione
Ragione sociale Nome dell’impresa italiana
Indirizzo Indirizzo dell’impresa italiana
Paese Italia
Data fattura Data di emissione della fattura
Numero fattura Numero univoco della fattura
Descrizione prestazione Descrizione della prestazione di servizi eseguita all’estero
Importo Importo della prestazione di servizi
IVA Non applicabile

In questo esempio, l’impresa italiana ha eseguito una prestazione di servizi all’estero per un importo di 1.000 euro. La fattura non riporta l’IVA perché la prestazione è stata eseguita all’estero e non ha effetti sul territorio italiano.

Conclusioni

In conclusione, le imprese italiane che eseguono prestazioni di servizi all’estero possono essere esenti dall’applicazione dell’IVA, ma devono comunque rispettare gli obblighi di comunicazione estera. È importante conoscere le regole specifiche per la fatturazione per prestazioni all’estero senza IVA e rispettare gli obblighi fiscali per evitare sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate.

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