Questo può servirti: non puoi essere sfrattato per morosità se il ritardo è inferiore a 20 giorni.
La questione dello sfratto per morosità è un tema molto delicato che coinvolge numerosi inquilini e proprietari di immobili in Italia. La legge italiana tutela i diritti di entrambe le parti, ma è fondamentale conoscere i propri doveri e diritti per evitare spiacevoli conseguenze. Una delle questioni più comuni riguarda il periodo di tolleranza concesso prima di poter procedere con lo sfratto per morosità. In particolare, molti si chiedono se è possibile essere sfrattati per un ritardo inferiore a 20 giorni.
La normativa vigente
La normativa italiana in materia di locazioni prevede che il locatore possa procedere con lo sfratto per morosità se l’inquilino non paga il canone di locazione entro un certo termine. La legge n. 392 del 1978, all’articolo 5, comma 1, specifica che il locatore può intimare lo sfratto per morosità se l’inquilino è in ritardo nel pagamento del canone di locazione per almeno 20 giorni.
Tale disposizione si riferisce al cosiddetto “periodo di tolleranza” di 20 giorni, entro il quale il pagamento del canone di locazione in ritardo non costituisce motivo di sfratto. Tuttavia, è importante notare che tale termine è stato modificato nel corso degli anni e che attualmente la maggior parte delle norme prevede un periodo di tolleranza più breve.
Il periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza è un termine entro il quale l’inquilino può regolarizzare la propria posizione senza incorrere nello sfratto per morosità. Secondo la legge attuale, il termine entro il quale l’inquilino può pagare il canone di locazione in ritardo senza essere soggetto a sfratto è fissato in 10 giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento.
Pertanto, se il ritardo nel pagamento del canone di locazione è inferiore a 20 giorni ma superiore a 10 giorni lavorativi, l’inquilino potrebbe essere soggetto a sfratto per morosità, a meno che non provveda al pagamento del canone arretrato entro il termine concesso dal locatore o dal giudice.
Le condizioni per lo sfratto
Lo sfratto per morosità può essere intimato dal locatore se l’inquilino:
- non paga il canone di locazione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla scadenza;
- non provvede al pagamento dei canoni arretrati entro il termine concesso dal locatore o dal giudice;
- non risponde alle richieste di regolarizzazione della posizione.
In ogni caso, il locatore deve fornire all’inquilino un formale preavviso di sfratto, specificando il termine entro il quale l’inquilino deve provvedere al pagamento del canone arretrato.
La procedura di sfratto
La procedura di sfratto per morosità prevede i seguenti passaggi:
- il locatore invia un formale preavviso di sfratto all’inquilino;
- l’inquilino riceve il preavviso e dispone di un certo termine per provvedere al pagamento del canone arretrato;
- se l’inquilino non provvede al pagamento, il locatore può presentare una richiesta di sfratto presso il tribunale;
- il giudice emette un decreto di sfratto se l’inquilino non ha provveduto al pagamento del canone arretrato entro il termine concesso.
Conclusioni
In sintesi, il ritardo nel pagamento del canone di locazione inferiore a 20 giorni non costituisce automaticamente motivo di sfratto per morosità. Tuttavia, è fondamentale conoscere i propri doveri e diritti come inquilino o locatore per evitare spiacevoli conseguenze. Il periodo di tolleranza concesso dalla legge è di 10 giorni lavorativi, entro il quale l’inquilino può regolarizzare la propria posizione senza incorrere nello sfratto.
In ogni caso, è sempre consigliabile cercare di risolvere le controversie in via bonaria, attraverso la comunicazione tra le parti o l’intervento di un mediatore. In caso di necessità, è possibile rivolgersi a un legale o a un’associazione di categoria per ricevere assistenza e supporto.



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